Il Consorzio attinge i dati anagrafici dei proprietari ed i dati censuari degli immobili che beneficiano dell’attività di bonifica dall’Agenzia delle Entrate (ex Catasto). Pertanto in caso di vendita è sufficiente comunicare la data della variazione di proprietà e il nominativo del nuovo proprietario (a mezzo telefono, fax, email, segnalazione dal Portale Contributi) senza particolari formalità, sarà premura del Consorzio reperire telematicamente i dati di tale variazione presso l’Agenzia delle Entrate. Le richieste di variazioni che non trovano riscontro presso i registri dell’Agenzia delle Entrate non potranno essere accolte.
Le domande di sgravio dall’obbligo del pagamento dei contributi a seguito dell’avvenuta cessione di immobili hanno effetto dall’anno successivo alla loro presentazione al Consorzio e pertanto non fanno venir meno l’obbligo del versamento dei contributi relativi all’anno in corso. (Statuto, art. 50, comma 9).
In deroga a quanto sopra disposto, in caso di cessione avvenuta nei primi sei mesi dell’anno le relative domande di sgravio parziale sono ammesse, se presentate al Consorzio entro la data del 30 giugno. In caso di sgravio parziale resta comunque fermo l’obbligo del pagamento del contributo minimo. (Statuto, art. 50, comma 10).